306 sto anche quel capitano, padrone, o direttore di bastimento, che partendo da un porto estero, imbarcasse al suo bordo e trasportasse in un porto austriaco qualche passaggero d’estera nazione, senza averlo insinuato prima all’ I. Riconsolato, o Vice Consolato Austriaco residente nel porto di partenza, e fatto dal medesimo riconoscere il motivo del viaggio e la piena regolarità dei suoi passaporti. 6.) Le premesse discipline e prescrizioni sono applicabili anco ai capitani e direttori dei legni a vapore. 7.) La procedura e giudizio sulle contravvenzioni al presente Regolamento spetterà alle Autorità cui è devoluta la giudicatura delle gravi trasgressioni di Polizia. Il pi •esente provvisorio Regolamento, che non deroga in alcuna parte alle leggi e prescrizioni generali in vigore, viene quindi portato ad universale notizia per 1’ esatta osservanza, e per opportuna norma e regola a chi spetta. Dall’I. R. Governo Centrale Marittimo. Trieste li 15 Agosto 1839.