133 legalizzazione dopo pranzo, e gli ultimi la susseguente mattina, lasciando in tal guisa il tempo necessario alli rispettivi Uffizianti del Governo e del Porto per il prescritto registro. E vengono avvertiti li Capitani e Padroni di barca austriaci, che Essi dovranno presentare consimili Manifesti per 1’ ¡stesso oggetto alli Consoli imperiali ne’rispettivi Porti del loro destino, munendosi pure di simili documenti alla loro partenza dalli Porti esteri, perchè possano li suddetti Consoli imperiali tenerne il prescritto registro, per formarne le prescritte Tabelle di Commercio da essere rassegnate a cpiesto Governo con la fine di cadaun trimestre. III. Saranno rigettati i biglietti sospetti, e che non fossero fatti o almeno sottoscritti, da persona a ciò autorizzata nel negozio dal quale saranno stati venduti o spediti i colli indicati ne’detti biglietti; oppure, in mancanza di tale persona, da pubblici Sensali, che avranno avuto mano nella vendita di detti colli, o nel noleggio del bastimento. Inesivamente alle suddette disposizioni: IV. Viene espressamente inibito a cadaun capitano o Padrone di barca di formare d’ora innanzi, o Ja se stesso, o per mezzo di altre persone, li suddetti biglietti, sotto pena arbitraria da essere di volta in volta stabilita proporzionatamente alle circostanze della trasgressione; cosi pure resta proibito al ces. reg. uffizio del porto, di non dare le spedizioni di 9*