385 gli Ufficj consolari, o Vice-consolari austriaci all’estero. Con l'osservanza delle premesse discipline si potrà in progresso di tempo dar luogo all’ istituzione di un fondo di provvedimento pella gente di mare resa inabile senza sua colpa alla navigazione, e secondo le circostanze anche pelle rispettive vedove e figli miserabili, mentre con il rilascio degli ordinati permessi la gente di mare otterrà anche una classificazione particolare, e potrà essere contemplata nella compartecipazione attiva e passiva del fondo medesimo , da stabilirsi a sempre maggior incremento di questa tanto utile parte della dalmata popolazione. Zara li 17. Aprile 1839.