159 sudditi austriaci, compreso il capitano, ed armato almeno di due cannoni; c) di essere il capitano un suddito austriaco nativo o naturalizzato, giunto alla legale età richiesta, e fornito di tutte le qualità prescritte dalle leggi per il conseguimento della carica di capitano di un Bastimento. Per questo fine chi implora la Patente deve annettere alla sua supplica i seguenti attestati: a) la fede di battesimo, ossia di nascita, del proprietario e di ogni comproprietario; il contratto di compra, ovvero la fede del costruttore concernente la fabbrica, o raddobbo del Bastimento eseguito in un cantiere nazionale, e quando si tratta di un Legno costruito in un paese estero, i documenti autentici, comprovanti la proprietà legittima ed esclusiva degl1 imploranti la Patente, nativi o naturalizzati negli Stati austriaci; cj la fede di un I. R. Uffizio di Porto sulla stazzatura, cioè misura del Bastimento, Il contratto di compra, e la fede sulla misura devono contenere un1 accurata descrizione del Bastimento da patentarsi, ed essere spediti a modo degli annessi formolari B. e C. dj la fede di battesimo del capitano, e se non fosse un nativo suddito austriaco il decreto di naturalizzazione, oltre l1 attestato legale risguardante la sua abilitazione al comando di un naviglio patentato.