332 proferire la sentenza venisse in cognizione d1 una contravvenzione alle discipline del Regolamento per il pilotaggio, incombe allora all1 Ufficio o Consolato stesso T assunzione del costituto preliminare e di più d’incamminare, e condurre a fine la regolare inquisizione , nel caso, che senza un tale provvedimento fosse impedita, o resa impossibile 1’ ulteriore procedura e T emanazione della sentenza da parte dell' Autorità a ciò chiamata. A quest1 Autorità verranno in ambidue i casi trasmessi gli atti precorsi per I’ esercizio delle attribuzioni di suo ufficio. §. 47. Quando gli Ufficii di porto entro la linea dell'istituto dei Piloti od il Consolato generale austriaco in Ancona fossero per rilevare e constatare qualche mancanza d1 un Pilota presente talmente grave, da rendere pericoloso dietro alP entità della medesima il permettere al suddetto l' esercizio del pilotaggio tanto se egli avesse a condurre un naviglio da quel porto in avanti, come pure se egli volesse colà assumersi di bel nuovo il pilotaggio d1 un naviglio per un altro porto, allora gli stessi Ufficii come pure il detto Consolato generale sono autorizzati, di sospendere il Pilota dalle sue funzioni, e se con tale sospensione si rendesse indispensabile un qualche altro provvisorio provvedimento relativamente al servizio del pilotaggio,