177 nato di Porto, e d’oggi in avvenire viene proibita l’ulteriore costruzione ed introduzione in questo Porto, sotto qualsiasi titolo, oltre le già esistenti, d’ogni altra BatteUina , Batteìla , Guzzetto, Passeretta e qualsivoglia simile barchetta, che sotto qualsiasi nome presenti gli incovenienti delle antidette. 3. I nomi dei Barellanti saranno descritti con ordine numerico in una Tabella, ed il rispettivo numero loro sarà marcato in Cifre visibili sopra il battello di ogn1 uno, e sopra la rispettiva licenza ; i bat-tellanti con tali Battelline, Battelle, Guzzetti, Pas-sarette, ed’ altre che, non fossero inscritte a quest1 ora presso quest’ I. R. Capitanato di Porto, dovranno denunziarle allo stesso entro otto giorni, acciò faccia gli opportuni registri ed apponga le prescritte cifre e nomi, e ciò sotto la pena della confisca del legno, che non fosse stato denunziato, oltre le pene per gli altri delitti. 4. Sarà nominato un capo per ogn1 uno degli appostamenti qui appresso specificati, onde mantenga il buon ordine e la dovuta disciplina fra i barellanti ed ogni capo avrà sotto di se un certo numero di barellanti, i quali dovranno attenersi alle seguenti regole. 5. Il capo d1 ogni appostamento sarà tenuto di invigilare sulla condotta degli altri, denunziando al Capitanato del Porto le contravvenzioni, che venissero commesse contro il presente Regolamento.