120 perare si deve nel dare le carene alli bastimenti, à di già rassegnato un piano alla sovrana corte per la formazione di un porto, espressamente ed unicamente destinato per dare le carene; non potendo quindi dare verun stabile provvedimento su tale interessante oggetto, sino a tanto che non pervengano le sovrane deliberazioni sul proposito, à ritrovato necessario di permettere in-terinalmente, che le carene si continuino a dare, tanto nel canale grande, quanto nel lazzaretto nuovo; osservando però esattissimamente, oltre le cautele fin’ora praticate, ancora le seguenti impreteribili regole, cioè : I. Che non si possa dare il fuoco a verun bastimento entro il canale o nel lazzaretto, fuorché in tempo di perfetta calma di vento, al qual effetto, o il proto, o il maestro incaricato della carena, dovrà previamente di volta in volta insinuarsi, se la carena si darà nel canale, all’ uffizio capitanale del porto; e se nel lazzaretto, a quell' uffizio priorale : statuendo, che, in caso di trasgressione; il proto o maestro an-derà soggetto all’arbitraria pena proporzionata alle circostanze. II. Che parimente, sotto pena proporzionata alle circostanze, il fuoco non potrà accendersi avanti la levata del sole, nè in ore prossime alla notte. III. Che siccome già da parecchi anni in poi, viene sempre destinato un subalterno dell’ uffizio capitanale del porto per assistere al fuoco delle carene date nel canale; così anche nel lazzaretto debba es-