104 §. 41. £ù spese Di'ft- uuuuazoue a avaco De ptopuetau, ut cado D iusufjricimza DeÌ De^uwto. Se alcun uffiziale o marinaro morisse nel corso della navigazione, o in porto ; ed il suo bagaglio non potesse supplire alle spese dell’inumazione, li pro-prietarj del bastimento sono obbligati di supplirvi. §. 42. lei caso Di schiavitù o ouaioiua dui Il capitano, padrone, uffiziali, e marinarj, che cadessero schiavi e prigionieri sul bastimento, benché per causa e ragione della difesa e salvezza del bastimento e del carico, non avranno alcun regresso sotto titolo di prezzo di riscatto, o altro, contra, i proprie-tarj, caricatori, o noleggiatori del bastimento. §. 43. Ju c|ucffo Dl schiavitù o pwgiouia Di peisoue Distaccate pei setolato DcÌ CaótuMCitto. Ma se un capitano, uffiziale, o marinaro cadesse schiavo o prigioniero, essendo distaccato in mare o in terra per servigio del bastimento, da questo dovrà essere contribuito il suo riscatto sino alla concorrenza di fiorini duecento; e contribuito il prezzo dal basti- CDlSpOSlZlOlU, l bastimento