292 od indirettamente possa interessare la bandiera, lo Stato, il commercio e la navigazione dell1 Austria. Per ultimo si raccomanda al direttore, od al suo supplente di tenere nota nel Giornale dei memorabili avvenimenti accaduti per viaggio o nella stata nei differenti porti, come pure delle sue osservazioni sul cangiamento dei venti, sulla qualità dei seni, dei golfi, e delle rade, sui movimenti e direzioni del naviglio e della velatura nel passaggio pericoloso attraverso scogli o durante una burrasca. 6. Le contravvenzioni agli articoli 1. e 5. verranno punite nel direttore del naviglio colla multa di 100 f. e colla dichiarazione d1 inabilità alla direzione di un naviglio di quella classe per cui è prescritta la tenitura del giornale di bordo, e con altre pene maggiori, secondo le circostanze, a piacimento del Governo provinciale. 7. Soltanto pei padroni o direttori che anteriormente alla pubblicazione di questa ordinanza vennero ammessi alla direzione di navigli austriaci a grande cabotaggio, è conceduto agl11. R. Uffizj di porto, ed in superiore istanza ai Governi provinciali di differire l'applicazione di questa ordinanza, per motivi plausibili fino al principio dell'anno civile 1838. Trieste li 2 Settembre 1836.