134 uffizio, se non che a quelli capitani e padroni di barca, che presenteranno li Manifesti debitamente legalizzati e corredati de1 biglietti delle merci caricate. V. Incorrerà pure nella pena di lire sei per ogni tonnellata di merce che non fosse stata manifestata, tanto nell1 arrivo, che nella partenza, il capitano o padrone trasgressore , riservandosi questo Governo di accrescere tale penalità particolarmente in riguardo de1 recidivi. Nell1 atto che il presente Editto viene ripublicato con le rispettive aggiunte analoghe alle recenti prescrizioni auliche, per l’esatta osservanza, si rilasciano contemporaneamente le relative istruzioni al ces. reg. Uffizio capitanale del porto ed al ces. reg. Magistrato di Sanità, incaricandoli d1 invigilare sulla puntuale esecuzione di tale ordinanza; ed istruendoli ad un tempo, di non rilasciare per l’avvenire verun attestato per merci, le quali non fossero state indicate ne’manifesti presentati nell’arrivo o partenza dei bastimenti. Saprà pertanto cadauno guardarsi dall’incorrere in alcuna delle sopra stabilite penalità, prestando la dovuta ubbidienza a quanto viene seriamente comandato nella presente Circolare. Trieste, il dì 12 luglio 1802.