284 quindi le parti fossero obbligate d’insinuarsi presso le medesime, ovvero qualora le parti stesse reputassero ciò necessario a maggior guarentigia dei loro privati diritti, rimane bensì alle parti tuttavia il dovere d1 informare l’Uffizio Consolare austriaco con tutta esattezza del fallo, e delle circostanze del naufragio, quest’ ultimo però dovrà allora soltanto limitarsi al semplice intervento nell' assunzione degli atti uffiziosi, che si farà per parte dell’ autorità locale per la rilevazione dello stato dell’ affare. Del resto si osserva, che ogni qualvolta dei sudditi austriaci nell’ estero, sia per libera loro volontà, sia per esservi costretti, si rivolgessero alle autorità locali per altri affari commerciali, o personali non demandati direttamente ai consolati austriaci, questi dovranno semplicemente a richiesta delle parti assisterle col consiglio, e coll’ opera in quanto sia loro possibile nella posizione in cui si trovano. Tali Superiori Determinazioni vengono comunicate ai consolati etc. per loro norma e direzione.