I 67 §• li- 3u et òbMzcu, o uup ed intento Del (xtpi&tno, duppfità aife due veei e lunzioin i£ ptfolo o no celatele. In assenza o impedimento del capitano, dovranno essere commesse provvisionalmente, le sue veci al piloto o nocchiere, quale goderà allora l1 autorità di provvedere pettoralmente alle insorgenze, in cui ogni indugio si rendesse pericoloso, con rendere sempre conto dell’ insorgenza e del provvedimento al capitano. §. 12. Sctfva, fecpltuuct cctudct, fi piloti ? oc tanno teóhhuxói nef fitoiaie audtuoeo, c non pottcuuio con^eDcoUL punta dei temane dei viccapcpo. Non potrà congedarsi, nè essere congedato, benché di reciproco consenso, il piloto, sino a che non sia intieramente consumato il viaggio per cui s’ è impegnato ; anzi è provvida nostra intenzione e serio comando, che i piloti, specialmente sudditi, presi nel litorale, non debbano abbandonare il servigio del bastimento in porti alieni ; bensì con quello restituirsi in detto nostro litorale, a meno, che, tanto nel primo, : quanto nel secondo caso, non concorra qualche forte cagione o legittimo impedimento, che dovrà essere giustificato in forma dal capitano.