ACCORDI GENERALI 107 gli orfani; fondi per le vedove e gli orfani di soldati morti in guerra; prestito della città di Zara del 1911; 5°) Per ciò che riguarda il patrimonio dell’istituto di beneficenza pubblica di Zara, le Alte Parti Contraenti prenderanno eventualmente accordi, dopo avvenuto uno scambio di informazioni sull’origine, la consistenza e la destinazione dello stesso patrimonio. Art. 23. — L’eventuale ripartizione degli archivi avrà luogo secondo le regole stabilite nel capitolo V. Per ciò che non è contemplato nello stesso capitolo V saranno applicate le disposizioni dei trattati e delle convenzioni attualmente in vigore. Nel caso eventuale della ripartizione dei beni dei vescovati cattolico ed ortodosso di Zara, nonché dei rispettivi seminari, la Commissione di ripartizione procederà, se del caso, d’accordo con l’Autorità ecclesiastica competente, in quanto i due Governi lo giudichino necessario (1). Art. 24. — Le controversie di qualsiasi specie, che potranno sorgere fra le Alte Parti Contraenti relativamente alle disposizioni contenute nel presente capitolo, saranno sottoposte all’arbitro da nominare a termini dell’articolo 19 delle disposizioni sulla sistemazione degli interessi patrimoniali delle provincie, dei distretti e dei comuni (vedi capitolo III). I pagamenti da fare in conformità dell’articolo 21, numeri 2, 4 e 5, dovranno essere eseguiti entro sei mesi a partire dal momento in cui i rispettivi importi saranno stati fissati in modo definitivo. V. — RIPARTIZIONE DEGLI ARCHIVI DELLA DALMAZIA Art. 25. — Per ciò che riguarda l’eventuale ripartizione degli archivi, biblioteche d’ufficio, libri e registri pubblici, prenotazioni, conti, piani, carte, titoli, documenti, protocolli, indici ed appartenenze di qualsiasi specie, di proprietà delle autorità, degli uffici e degli istituti dei diversi rami civili e militari — nessuno eccettuato — della passata amministrazione di Stato, in Dalmazia, nonché dell’amministrazione autonoma provinciale e comunale, sarà istituita una Commissione speciale, nella quale le Alte Parti contraenti saranno rappresentante da un egual numero di delegati. Si debbono intendere per archivi gli uffici di registrazione ed il loro relativo materiale di atti, ivi compresi gli atti notarili in custodia giudiziaria. (1; Cfr. Accordi di Roma, VI (pag. 353).