ACCORDI CENERAU 111 le Alte Parti Contraenti hanno deliberato di eliminare la divergenza con una transazione amichevole, alle seguenti condizioni : $ 1. — Il Governo del Regno d'Italia effettuerà, appena sarà possibile, la conversione delle corone austro-ungariche in possesso di sudditi serbo-croati e sloveni e per loro conto depositate negli Istituti o presso persone fisiche o giuridiche nel territorio di Zara, la cui conversione venne rifiutata, allo stesso tasso di cambio e alle stesse condizioni che sono state fissate per i sudditi italiani residenti nel territorio su menzionato di Zara. La conversione dei depositi avrà luogo anche nel caso in cui i depositi siano stati costituiti da sudditi serbi, croati e sloveni residenti all’estero. S 2. — Il Governo del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni farà effettuare la conversione delle corone austro-ungariche in possesso di sudditi italiani o per conto loro depositate in istituti o presso persone fisiche o giuridiche nel territorio dei Serbi, Croati e Sloveni, allo stesso tasso e alle stesse condizioni che sono state fissate o che saranno fissate per i sudditi serbi, croati e sloveni. La conversione dei depositi avrà luogo anche nel caso in cui i depositi siano stati costituiti da sudditi residenti all’estero. 5 3. — Per regolare le altre questioni che formano oggetto di divergenza fra le due Alte Parti Contraenti in ciò che riguarda gli interessi negli Istituti di credito sopra indicati, il Governo del Regno d’Italia porrà a disposizione del Governo del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, entro il termine di quaranta giorni a decorrere dalla data dell’entrata in vigore del presente accordo, la somma di 16 milioni di lire italiane. Se l’ammontare è versato prima o dopo del giorno sopraindicato, gli interessi al 5 per cento annuo saranno portati a credito o a debito del Governo italiano. S 4. — Il Governo del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni riconosce che nè esso nè i propri sudditi avranno alcun diritto nè alcuna ragione di chiedere indennità o pagamenti al Governo italiano per qualsiasi titolo che abbia tratto alla conversione della moneta austro-ungarica in lire, alla conversione di depositi presso Istituti di credito, o ai danni relativi, sofferti dai sudditi serbi, croati e sloveni nel territorio annesso al Regno d’Italia e che non sono considerati negli accordi speciali.