ACCORDI DI RAPALLO 43 presente accordo, e il Governo serbo-croato-sloveno porteranno questa convenzione a conoscenza del Governo ceco-slovacco. Qualora fossero state stabilite nuove intese di questo genere, i due Governi si concerteranno prima di renderle effettive. Art. 5. — Questa convenzione resterà in vigore per due anni dopo lo scambio delle ratifiche. Essa sarà rinnovabile per lo stesso periodo di tempo ove sei mesi prima non sarà stata denunciata. Art. 6. — La presente convenzione sarà ratificata al più presto e le ratifiche saranno scambiate a Roma. Rapallo, 12 novembre 1920. III. NOTE SCAMBIATE IN OCCASIONE DEL TRATTATO DI RAPALLO (*) Il Ministro degli Affari Esteri del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni al Ministro degli Affari Esteri d'Italia Rapallo, 12 novembre 1920 Signor ministro, Conformemente agli accordi verbali presi questa mattina ho l’onore di comunicare a Vostra Eccellenza che il Governo di Sua Maestà il Re dei Serbi, Croati e Sloveni s’impegna a non apportare alcun cambiamento sia alle sorgenti sia al corso della Recina che possa in qualsiasi modo nuocere alla alimentazione d’acqua della città e dello Stato di Fiume. Colgo quest’occasione per rinnovarle ecc. Trumbich (*) Le note qui riprodotte furono pubblicate ai n.ri 74-75-76 e 77 dei documenti compresi nel Libro verde sui negoziati diretti ecc. Segreta è rimasta la nota concernente Porto Baross, oggetto di vivace discussione alla Camera subito dopo l’avvento al potere dell’on. Bonomi (giugno 1921).