50 ACCORDO DI BRIONI Art. 8. — Le due Alte Parti contraenti si riservano di dichiarare contemporaneamente all’entrata in vigore della presente Convenzione quale sarà la zona del mare piscatorio nelle proprie acque territoriali, non comprese nelle acque di pesca promiscua. Titolo II. CONDIZIONI SPECIALI DI PESCA PESCA A CUTIN, TERSTENIK E GRUIZA Art. 9. — Rispettando le consuetudini anitche i pescatori delle isole di Arbe, Cherso, Lussino e quelli delle località di Novaglia, sull’isola di Pago, potranno, previa concessione dell’autorità competente, esercitare la pesca entro il primo miglio marittimo sulle coste degli scogli di Cutin, Terstenik e Cruiza. PESCA A PELAGOSA Art. 10. — Tenuto conto della facoltà concessa dall’articolo 15 del Decreto Dandolo emanato dal Provveditorato della Dalmazia in daa 15 aprile 1808, e della secolare consuetudine, le barche del Comune di Comisa, in numero non superiore a 40, eserciteranno indisturbate, e nell’estensione come per lo passato, la pesca nelle acque del gruppo di Pela-gosa, con reti sardellate di imbrocco (voighe) nel periodo degli scuri estivi (principali e venturini) e con attrezzi minori nel modo, periodo e misura fino a qui usati. A tale scopo i pescatori di Comisa, potranno far uso delle particelle catastali, iscritte ora nei libri censuari italiani come proprietà del Comune di Comisa, per l’alaggio delle barche, asciugamento delle reti, conservazione e deposito del pescato, taglio di legna, raccolta di lentischio, per la tintura delle reti, ecc. Oltre a ciò potranno attingere acqua potabile dalle cisterne esistenti sull’isola. PESCA A CAZZA Art. 11. — Tenuto conto della facoltà concessa dall’articolo 15, del Decreto Dandolo emanato dal Provveditorato della Dalmazia in data 15 aprile 1808, e della secolare consuetudine, le barche del Comune di Lissa, in numero non maggiore di dieci, eserciteranno nell’estensione come per lo passato, la pesca nelle acque dell’isola di Cazza con reti sardellate d’imbrocco (voighe), nel periodo degli scuri estivi (prin-