84 CONVENZIONE PER ZARA a) tutte le persone dimoranti abitualmente nel territorio di Zara o nella detta zona o che, pure abitando al di fuori del territorio o della zona suddetta, vi posseggano dei beni rustici in proprietà od in affitto o tengano in essi i n esercizio a scopo di lucro; b) il personale alla dipendenza dei proprietari o degli affittuari di cui alla lettera a) da essi impiegato in modo permanente, pei loro lavori o nella loro industria, nel territorio di Zara o nella zona suddetta; c) i rappresentanti e gli impiegati dei corpi morali e delle persone giuridiche che posseggano nel territorio suddetto o nella suddetta zona un esercizio a scopo di lucio, in quanto detti rappresentanti o impiegati esplichino fbi-tualmente le loro funzioni nel luogo ove .l’esercizio è situato. Art. 11. — Le tessere di frontiera di cui all’articolo 9, devono essere conformi al modello qui unito (allegato D) e sono rilasciate dalle autorità di pubblica sicurezza della circoscrizione del paese rispettivo. Perchè siano valevoli le tessere di frontiera devono essere sottoposte al visto o da parte dell’autorità consolare dell’altro Stato o da parte delle autorità di questo medesimo Stato che hanno competenza a rilasciarle. La validità delle tessere di frontiera è limitata ad un anno, ma se esse sono destinate ad impiegati di un esercizio che funzioni per un periodo più breve, la loro validità è limitata alla durata del funzionamento dell’esercizio, alla fine del quale esse possono essere prorogate fino al termine di un anno. Le tessere di frontiera devono riprodurre la descrizione della persona, secondo le disposizioni in vigore per i passaporti. Art. 12. — In caso di estrema urgenza (morte, malattie improvvise, funerali e simili) i funzionari incaricati del controllo alla frontiera possono rimettere alle persone non munite di tessera di frontiera un « permesso di passaggio » secondo il modello qui allegato (allegato E), valevole per entrare una sola volta dal territorio di Zara nella zona di frontiera del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni e viceversa. Questi permessi devono essere vistati, nel momento dell’entrata nell’altro Stato, dall’ufficio di controllo di frontiera di questo medesimo Stato, e sono valevoli per tre giorni. Art. 13. — Le tessere di frontiera ed i permessi di passaggio di cui agli articoli precedenti e le loro vidimazioni sono esenti da ogni diritto di bollo o di altra specie.