108 ACCORDI GENERALI Alla biblioteca del tribunale d’appello è riconosciuto il caratere di biblioteca d’ufficio. Art. 26. — La Commissione avrà la propria sede a Zara. Essa incomincerà i suoi lavori entro tre mesi dalla entrata in vigore del presente accordo. Verrà garantito ai suoi membri l’accesso ai locali ove sono conservati i materiali di cui all’articolo 25, come pure l’appoggio più completo e la collaborazione di tutte le autorità e di tutti gli uffici. Art. 27. — La Commissione si propone i seguenti scopi: a) Sceglierà prima di tutto gli atti necessari all’amministrazione dello Stato del territorio dell’una o dell’altra delle due Alte Parti Contraenti; ne farà gli elenchi esatti, che trasmetterà alle autorità competenti, affinchè queste ne ordinino la relativa consegna. In casi di urgenza e su richiesta delle autorità interessate, tali atti saranno consegnati senza indugio e per la via più breve. La Commissione separareà gli atti dell’amministrazione corrente dagli atti più antichi, considerando come correnti quelli che non rimontino ad un’epoca anteriore agli ultimi quarantanni dell’amministrazione austriaca, cessata alla data dell’armistizio, e astenendosi dal toccare gli altri, che saranno trattati secondo le regole da stabilire per gli atti storici. Quelli fra gli atti correnti, che, per ragione di competenza personale o territoriale, si riferiscano unicamente agli interessi di una delle due Amministrazioni dello Stato, saranno immediatamente assegnati dalla Commissione all’autorità competente, alla quale essa ne farà la consegna. Per contro gli atti correnti, il cui interesse è considerato dalla Commissione comune ai due territori e quelli che saranno dalla Commissione considerati per qualsiasi ragione come indivisibili, verranno normalmente attribuiti dalla Commissione all’autorità serbo-croata e slovena competente, specialmente allorché essi riguardino tutta la provincia di Dalmazia, e salvo l’attribuzione all’autorità italiana competente degli atti concernenti sopratutto gli interessi del territorio italiano in Dalmazia. Le norme per la compilazione degli elenchi di questi atti ed il metodo di consegna sono uguali a quelle stabilite per gli altri. I libri ed i registri pubblici, nonché quelli di prenotazione e di evidenza, saranno considerati come atti correnti, nel caso in cui sono stati in uso durante gli ultimi quaranta anni, senza riguardo alla data della loro posta in opera. Per le masse degli archivi notarili, saranno decisivi la sede dell’ufficio del notaio e la data della loro presa in conservazione.