68 CONVENZIONE PROTEZIONE LEGALE SUDDITI Art. 15. — La presente convenzione sarà ratificata e gli istrumenti di ratifica saranno scambiati al più presso possibile. Essa andrà in vigore dopo lo scambio delle ratifiche e resterà in vigore fino a sei mesi dal giorno della denunzia da parte di una delle Alte Parti Contraenti. Il fede di che, i Plenipotenziari suddetti hanno firmato la presente convenzione. Fatto a Roma, il sei Aprile millenovecentoventidue, in italiano e in francese, i due testi facendo egualmente fede, in due esemplari di cui uno sarà rimesso a ciscuno degli Stati firmatari. IV. CONVENZIONE FRA L’ITALIA ED IL REGNO SERBOCROATO-SLOVENO RIGUARDANTE LA PROTEZIONE LEGALE E GIUDIZIARIA DEI RISPETTIVI SUDDITI (*). L’Italia e il Regno Serbo-Croato-Sloveno, desiderosi di regolare le questioni che riguardano la protezione legale e giudiziaria dei rispettivi sudditi, volendo concludere una convenzione a questo riguardo, le Alte Parti Contraenti hanno nominato come loro Plenipotenziari: ..... I quali, dopo aver depositato i loro Pieni Poteri trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue : Titolo I. PROTEZIONE LEGALE DEI RISPETTIVI SUDDITI Art. 1. -— I cittadini di ciascuna delle Alte Parti Contraenti godranno sul territorio dell’altra lo stesso trattamento dei nazionali in quanto concerne la protezione legale e giudiziaria delle loro persone e dei loro beni. Avranno, a questo (*) Approvata con RD. 13 dicembre 1923 n. 3179. Scambio ratifiche 2 febbraio 1927.