ACCORDI GENERALI 105 vincia o di altri organi e che estendevano la loro azione a tutta la provincia, le Alte Parti Contraenti hanno convenuto che la Commissione di ripartizione dovrà seguire le direttive che vennero stabilite dalla Conferenza di Roma, in esecuzione degli articoli 226 e 273 del Trattato di San Germano (1). 11°) Per l’installazione di un ufficio consolare del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni a Zara, il Governo italiano si impegna a cedere al suddetto Regno un edificio nella città di Zara, edificio che sia anche di gradimento al Governo Serbo, Croato e Sloveno. 11 prezzo della cessione sarà computato nella ripartizione a credito dello Stato Italiano. 12°) Per ciò che riguarda l’Ospedale provinciale di Borgo Erizzo, le Alte Parti Contraenti, pur confermando il principio della proprietà e dell’esercizio dell’ente da parte deli’Italia, convengono di assicurare .li sudditi jugoslavi (malati, donne gestanti o prossime al parlo, trovatelli) senza riguardo della loro dimora, l’ammissione nel detto Ospedale con un trattamento perfettamente eguale a quello dei nazionali italiani, anche per ciò che si riferisce alle spese di mantenimento, che dovranno essere rimborsate dal Regno dei Serbi, Croati e Sloveni. Le modalità relative verranno deler-minate mediante un accordo speciale. I medesimi vantaggi sono garantiti ai sudditi italiani dimoranti in Dalmazia negli Ospedali o in consimili istituti situati nel territorio dei Serbi, Croati e Sloveni. Art. 22. — La ripartizione del patrimonio appartenente al comune politico di Zara tale quale è attualmente, verrà fatta in base ai seguenti principi: 1°) Ogni frazione del comune politico di Zara conserva la proprietà dei suoi beni. La divisione politica della frazione comunale di Diklo non potrà apportare, in nessun caso, una modificazione ai diritti di pascolo e di taglio dei boschi attualmente esistenti. È nello stesso tempo ammesso che non esiste proprietà immobiliare che sia comuni fra la friiij ie di Zara e le altre frazioni rimanenti; (1) La Conferenza di Roma approvò dapprima una convenzione tendente a istituire una apposita Commissione per decidere sull'assetto delle singole istituzioni (conv. 6 aprile 1922). Non essendo stata accolta tale convenzione, tentò delle soluzioni transazionali, le quali, malgrado ripetuti sforzi, fallirono, benché la questione fu risolta con accordi tran-sanzionali bilaterali. Cfr. in seguito pag. 227 segg.