CONVENZIONE ESTRADIZIONE 67 Art. 11. — Se la persona reclamata da una delle Alte Parti Contraenti è reclamata al tempo stesso da altri Stati, si darà preferenza alla domanda concernente il reato che, a giudizio dello Stato richiesto sia più grave. Se i reati si reputassero della stessa gravità sarà preferita la domanda di data anteriore. Tuttavia, se uno degli Stati richiedenti è il paese al quale appartiene la persona ricercata, gli si darà la preferenza, a condizione che le sue leggi permettano di procedere contro la persona di cui si tratta per i reati commessi nel territorio di detti Stati. Art. 12. — Il denaro e gli oggetti in possesso della persona ricercata al momento dell’arresto, saranno sequestrati e consegnati allo Stato richiedente. Il denaro e gli oggetti, legittimamente posseduti dall’arrestato, saranno consegnati, ancorché si trovino presso altri, se dopo l’arresto vengano in potere delle autorità. La consegna non si limiterà alle cose provenienti dal reato per il quale è stata chiesta l’estradizione, ma comprenderà tutto ciò che può servire per la prova del reato ed avverrà ancorché l’estradizione non abbia potuto effettuarsi per la fuga o la morte del delinquente. Sono riservati i diritti dei terzi, non implicati nel procedimento, sulle cose sequestrate che dovranno essere loro restituite senza spese al termine del processo. Art. 13. — Il permesso di transito, sui territori delle Alte Parti Contraenti, di persona non appartenente al paese di transito e consegnata da un altro Stato, sarà concessa su semplice domanda presentata a norma dell’art. 9 della presente convenzione, dalle autorità del paese che ha chiesto la estradizione. Il permesso di transito sarà dato con provvedimento del ministero competente del paese richiesto del transito, omessa qualsiasi formalità giudiziaria, purché non si tratti di uno dei reati di cui all’art. 5 e non vi si oppongono gravi motivi di ordine pubblico. Il trasporto del detenuto si effettuerà con i mezzi più rapidi, sotto sorveglianza di agenti del paese richiesto. Il detenuto non è ammesso a penetrare nel territorio del paese richiesto per il transito finché il permesso di transito non sia accordato. Art. 14. — Le spese cagionate dalla domanda di estradizione sul territorio dello Stato richiesto, sono a carico di quest’ultimo. Le spese del transito sono a carico del paese richiedente.