118 ACCORDI GENERALI I certificati rilasciati da queste scuole e da questi Istituti privati, avranno gli stessi effetti che sono riconosciuti ai certificati delle scuole pubbliche corrispondenti. Nelle scuole private su menzionate l’insegnamento della lingua serbo-croata sarà obbligatorio. Nelle scuole private di cui si tratta, l’insegnamento sarà impartito da maestri e da catechisti scelti dai sudditi italiani e graditi dalle autorità competenti del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni. II fatto della nazionalità italiana non potrà formare motivo di non gradimento per gli istitutori, maestri e catechisti delle scuole e degli istituti privati sopra menzionati (1). XVI. — DIRITTO DI PROPRIETÀ Art. 56. — Le persone, le società, le imprese di ogni genere ed i corpi morali rispettivamente di nazionalità italiana o che hanno ottenuto la constatazione della loro appartenenza al Regno d’Italia, e d’altra parte le persone od enti di nazionalità serba,croata e slovena, non potranno essere sottoposti, per quel che riguarda i beni ed il loro possesso, i loro diritti od interessi nei territori trasferiti ed annessi ad uno dei due Stati in virtù dei Trattati di pace e del Trattato di Rapallo, ad alcun pregiudizio, vincolo o restrizione che non siano applicati egualmente ai sudditi dello Stato dal quale i territori dipendono e che non diano luogo, in ogni caso, ad una conveniente indennità. Art. 57. — Le modalità per la determinazione ed il pagamento dell’indennità di cui all’articolo precedente saranno stabilite in uno speciale accordo nel corso dei negoziati per il trattato di commercio. Art. 58. — Le persone, le società, le imprese di ogni genere, i corpi morali, i loro beni, diritti ed interessi, di cui all’art. 56, non potranno essere sottoposti ad alcuna tassa o carico superiori a quelli da cui saranno colpite le persone e le imprese pertinenti allo Stato che esige l’imposta o dai quali saranno colpiti i loro beni, diritti o interessi. XVII. — ELEGGIBILITÀ NEI CONSIGLI D’AMMINISTRAZIONE E USO DEL CREDITO Art. 59. — I Governi delle due Alte Parti contraenti si riservano di constatare con uno scambio di note che: 1°) i sudditi dei due Stati potranno essere liberamente eletti nei Consigli di amministrazione, nelle Direzioni, nei (1) Cfr. Note interpretative a pag. 122.