82 CONVENZIONE PER ZARA che essi possano essere sottoposti a proibizioni di importazione od esportazione, tutti i prodotti raccolti nelle loro proprietà, e ciò durante tutto il periodo che va dal principio della stagione dei raccolti fino alla fine di dicembre. Le persone che si trovano nelle condizioni indicate nel primo alinea del presente articolo hanno pure il diritto di trasportare attraverso la suddetta linea di frontiera, godendo delle stesse esenzioni da diritti, tasse o proibizioni, gli animali, i carriaggi e tutti gli strumenti ed utensili necessari per i lavori agricoli, nonché i materiali di costruzione necessari per la riparazione dei fabbricati esistenti nelle dette proprietà ed i viveri necessari per il mantenimento degli operai e degli animali, per la durata dei lavori agricoli o della riparazione dei fabbricati. Le disposizioni sopra menzionate si applicano pure nei casi in cui le persone suddette abbiano da eseguire dei lavori forestali e inerenti a dei diritti di servitù forestale. Tutte queste disposizioni sono applicabili anche ai rappresentanti dei corpi morali e delle persone giuridiche del territorio di Zara che posseggano beni rustici o diritti fondiari nella zona del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, di cui all’articolo 2, come pure ai rappresentanti dei corpi morali e delle persone giunche di questa zona che posseggano beni rustici o diritti fondiari nel territorio di Zara. Le disposizioni per regolare tali concessioni e le misure da adottare nei casi di abuso saranno stabilite di comune accordo tra le Amministrazioni competenti delle due Alte Parti Contraenti. Art. 6. — I proprietari o gli affittuari di terre separate dalle proprie abitazioni e dalle fattorie rispettive dalla frontiera che divide il territorio di Zara dal Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, sono autorizzati a trasportare dalle loro case e dalle loro fattorie nelle terre suddette il bestiame per il pascolo, in esenzione da diritti doganali d’importazione e d’esportazione. Quando il ritorno dal pascolo abbia luogo nella stessa giornata, gli uffici doganali competenti si limiteranno ad esercitare la loro sorveglianza con misure sufficienti ad impedire abusi, senza tuttavia sottomettere il bestiame al regime doganale dell’importazione temporanea. In ogni caso, questo regime non potrà essere adottato che in seguito a regole da stabilire di comune accordo fra i Governi dei due Stati Contraenti.