116 ACCORDI GENERALI XIV. — DISPOSIZIONI PRELIMINARI E TRANSITORIE RIGUARDANTI L’ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI, DELLE INDUSTRIE E DEI COMMERCI IN ATTESA DELLA CONCLUSIONE DEL TRATTATO DI COMMERCIO Art. 49. — I sudditi dei territori che appartenevano fino al 3 novembre 1919 all’antica monarchia austro-ungarica e che sono stati trasferiti in virtù dei Trattati di pace di San Germano e del Trianon e del Trattato diRapallo al Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, i quali per il diritto ad essi conferito dall’articolo VII, n. 2, di quest’ultimo Trattato avranno optato per la nazionalità italiana, avranno la facoltà personale di continuare ad esercitare sempre nel territorio del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, le arti, i mestieri, le industrie e le professioni di ogni specie che essi avevano legittimamente esercitato fino alla conclusione del Trattato di Rapallo. Sono escluse le professioni di notaio, di agrimensore geometra, di ingegnere civile autorizzato e di avvocato. Le interruzioni nell’esercizio delle arti, mestieri, industrie e professioni, dovute a causa di froza maggiore, non saranno prese in considerazione agli effetti dell’alinea Io. Queste disposizioni non si applicano ai pubblici funzionari. Art. 50. — Per le concessioni accordate dopo l’occupazione da parte delle truppe Reali italiane, il Governo dei Serbi, Croati e Sloveni si riserva il diritto di revocarle nel caso in cui esistessero ragioni di decadenza che, secondo le leggi in vigore, giustificassero la revoca. Art. 51. — Le concessioni e le licenze industriali che, in base alle leggi dell’antico regime, erano trasmissibili agli eredi, potranno essere trasmesse agli eredi aventi optato direttamente o indirettamente per la nazionalità italiana agli effetti dell’art. 49, e che, anche in mancanza di testamento, fossero chiamati alla successione. La trasmissione avrà luogo anche se la nazionalità serbo-croata-slovena fosse richiesta per l’esercizio ed il godimento di dette concessioni o licenze e alle stesse condizioni alle quali essa avverrebbe tra i sudditi del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni. Art. 52. — Le disposizioni emanate dall’antico Governo austro-ungarico in conseguenza della guerra, a partire dal 25