ACCORDO ESECUTORIETÀ SENTENZE 75 Art. 3. — Se il convenuto, già contumace davanti l’autorità giudiziaria straniera, non sia comparso nel giudizio di delibazione e se la citazione non gli sia stata notificata in persona propria o nelle forme equipollenti secondo la legge del luogo, sarà ammessa l’opposizione alla decisione che avesse dato forza esecutiva alla sentenza straniera. Art. 4. — Nel giudizio di delibazione saranno osservate le forme stabilite dalla legge del paese nel quale l’esecuzione è richiesta. Art. 5. — Le norme stabilite agli artìcoli precedenti si osservano, in quanto siano applicabili, per ciò che concerne: a) i provvedimenti aventi forza di titolo esecutivo, emessi dalle autorità giudiziarie civili; b) le decisioni dei collegi arbitrali permanenti o degli arbitri nominati per compromesso delle parti; c) le transazioni dinanzi le autorità giudiziraie e gli atti notarili muniti di clausola di esecuzione. Art. 6. — Le decisioni e gli atti a cui si riferiscono gli articoli precedenti saranno presentati o trasmessi in copia autentica, accompagnati, quando occorra, dai documenti che attestino il concorso dei requisiti di cui ai nn. 2 e 3 dell’articolo 1 del presente accordo, e da una traduzione, certificata conforme, nella lingua del paese in cui la decisione o l’atto è prodotto, o l’esecuzione è richiesta. La trasmissione in via ufficiale contemplata nella convenzione per l’assistenza giudiziaria esime dall’obbligo di qualsiasi legalizzazione. Art. 7. — Le decisioni pronunciate dall’autorità giudiziaria di una delle Alte Parti Contraenti in favore di una parte che abbia ottenuto il gratuito patrocinio saranno rese esecutive gratuitamente nel territorio dell’altra, senza che la parte che chiede l’esecuzione debba ottenere di nuovo, a questo fine, il beneficio della gratuita assistenza. Art. 8. — La presente convenzione sarà ratificata e gli atti di ratifica saranno scambiati al più presto possibile. Essa non entrerà in vigore che dopo lo scambio delle ratifiche e resterà in vigore fino a sei mesi dopo il giorno della denunzia da parte di una delle Alte Parti Contraenti. In fede di che i Plenipotenziari suddetti hanno firmato il presente accordo. Fatto a Roma, il 6 Aprile millenovecentoventidue, in italiano e in francese, i due testi facnedo egualmente fede, in due esemplari, uno dei quali sarà consegnato a ciascuno degli Stati firmatari.