TRATTATO DI RAPALLO 41 1) Le concessioni di carattere economico fatte dal Governo e da enti pubblici degli Stati ai quali è succeduto il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, a società o cittadini italiani, o da questi possedute in virtù di titoli legali di concessione fino al 12 dicembre 1920, sono pienamente rispettate, obbligandosi il Governo del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni a mantenere tutti gli impegni assunti dai Governi anteriori. 2) Il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni conviene che gli Italiani, pertinenti fino al 3 novembre 1918 al territorio della cessata Monarchia austro-ungarica il quale in virtù dei trattati di pace con l’Austria e con l’Ungheria e del presente trattato è riconosciuto come facente parte del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, avranno il diritto di optare per la cittadinanza italiana entro un anno dall’entrata in vigore del presente trattato, e li esenta dall’obbligo di trasferire il proprio domicilio fuori del territorio del Regno predetto. Essi conserveranno il libero uso della propria lingua ed il libero esercizio della propria religione, con tutte le facoltà inerenti a queste libertà. 3) Le lauree o altri titoli universitari già conseguiti da cittadini del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni in università o in altri istituti di studi superiori del Regno d’Italia saranno riconosciuti dal Governo dei Serbi, Croati e Sloveni come validi nel suo territorio e conferiranno diritti professionali pari a quelli derivanti dalle lauree e dai titoli ottenuti presso le università e gli istituti di studi superiori del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni. Formerà oggetto di ulteriori accordi quanto riguarda la validità degli studi superiori che vengano compiuti da sudditi italiani nel Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, e da sudditi del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni in Italia. Art. 8. — Nell’interesse dei buoni rapporti intellettuali e morali dei due popoli, i due Governi stipuleranno quanto prima una convenzione che avrà per fine di intensificare l’intimo sviluppo reciproco delle relazioni di cultura fra i due Paesi. Art. 9. -— Il presente trattato è redatto in due esemplari, uno in italiano, uno in serbo-croato. In caso di divergenza farà fede il testo italiano, come lingua nota a tutti i Plenipotenziari. In fede di che, i Plenipotenziari predetti hanno sotto-scritto il presente trattato. Fatto a Rapallo, il 12 novembre 1920.