CONVENZIONE PENSIONI COMUNALI 61 Trattati di pace, starà a carico dell’Amministrazione provinciale o comunale di quella parte delle circoscrizioni alla quale i singoli pensionati aventi diritto appartengono in seguito all’ottenimento della cittadinanza per effetto dei Trattati di pace. Art. 3. — Qualora nell’applicazione della disposizione precedente derivi all’Amministrazione di una delle due Parti della circoscrizione divisa un aggravio superiore alla quota proporzionale che in base all’art. 204 del Trattato di San Germano sarà fissata per i debiti pubblici, si terrà conto di tale maggiore aggravio nella ripartizione definitiva degli oneri che devono stare a carico di detta Parte della circoscrizione amministrativa divisa. Art. 4. — Qualora ai funzionari menzionati all’art. 1 fossero stati corrisposti dopo il 3 novembre 1918 dei pagamenti per pensioni, aggiunte di carestia od altri assegni di riposo provinciali e comunali da altra autorità che non sia quella tenutavi ai sensi degli articoli 1 e 2, l’autorità effettivamente obbligatavi dovrà rifondere i relativi esborsi in corrispondenza ai principii sanciti all’art. 4 della convenzione di Roma sul pagamento delle pensioni ai funzionari statali. Art. 5. — La presente convenzione non si riferisce ai funzionari provinciali e comunali della Dalmazia, per i quali si provvede con un accordo particolare. La presente convenzione sarà ratificata al più presto possibile. In fede di che i Plenipotenziari suddetti hanno firmato la presente convenzione. II. ACCORDO TRA L’ITALIA E IL REGNO SERBO-CROA-TO-SLOVENO RIGUARDANTE I DEBITI E CREDITI (*). L’Italia e il Regno Serbo-Croato-Sloveno, desiderosi di regolare le questioni che riguardano i debiti e crediti; premesso che sono attualmente in corso delle trattative tra il Regno d’Italia ed il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni per il regolamento dei rapporti di debito e credito che ri- (*) -Appr. con DL, 15 dicembre 1923 n. 1154.