REPRESSIONE CONTRABBANDO 93 a controlli doganali speciali, allo scopo di prevenire il contrabbando. Art. 7. — Su richiesta delle autorità competenti di finanza o giudiziarie di una delle Alte Parti contraenti, quelle dell’altra Parte dovranno prendere o promuovere dalle autorità competenti del loro paese, le misure necessarie per stabilire i fatti e a raccogliere le prove degli atti di conttrabbando commessi o tentati in pregiudizio dei diritti doganali o dei monopoli di Stato, e per ottenere, a seconda delle circostanze, il sequestro provvisorio delle merci. Le autorità di ciascuna delle Alte Parti contraenti dovranno corrispondere alle suddette richieste, come se si trattasse di contravvenzioni alle leggi doganali ed ai monopoli di Stato del proprio paese. Allo stesso modo, i funzionari della dogana e dei monopoli di Stato, e gli agenti della guardia di finanza di una delle Alte Parti contraenti, potranno, in seguito a richiesta rivolta all’autorità da cui dipendono le autorità competenti dell’altra parte , essere chiamati a deporre davanti all’autorità del loro paese sulle circostanze relative alla contravvenzione tentata o commessa in pregiudizio dell’altra Alta Parte contraente. Art. 8. — Nessuna delle Alte Parti contraenti permetterà sui propri territori associazioni aventi per iscopo il contrabbando sui territori dell’altra parte, nè riconoscerà validi i contratti di assicurazione per contrabbando. Art. 9. — Ciascuna delle Alte Parti contraenti è obbli-gata: a) a non accordare, nei territori dell’altra parte, il passaggio di merci, la cui importazione o il transito vi siano proibiti, a meno che non venga fornita la prova che venne rilasciata da detta parte una particolare autorizzazione; b) a non autorizzare l’uscita delle merci destinate nei territori dell’altra parte contraente e che siano in essa sottoposti a diritti di importazione, se non dirette ad un corrispondente ufficio di dogana munito di adeguate attribuzioni. La detta autorizzazione non potrà essere accordata che a condizione che venga evitato ogni ritardo non necessario e ogni deviazione dalla strada doganale che conduce da un ufficio all’altro delle Parti contraenti. Resta anche inteso che l’uscita delle merci non potrà aver luogo che in ore determinate, calcolate in modo che le merci giungano all’ufficio corrispondente durante l’orario regolamentare.