52 ACCORDO DI BRIOM in ogni tempo, in quei luoghi ove la profondità dell’acqua è minore di dieci metri. Art. 16. — Entro il primo miglio marittimo, eccettuate le località espressamente elencate nella presente Convenzione, la pesca con le reti a strascico tirate da una o due barche a vela od a propulsione meccanica, può da ciascuno dei due Stati essere proibita nel raggio di tre miglia dalla propria Costa. Art. 18. — L’esercizio della pesca con reti strascicanti, tirate da uno o più natanti a vela od a propulsione meccanica, entro il primo miglio marittimo nei canali di Veglia, Maoni e Selve, è permessa soltanto dal dieci ottobre al 15 aprile; mentre detta pesca è proibita per tutto l’anno nei canali della Corsia e di Ulbo e nello specchio d’acqua antistante al territorio di Zara. Art. 19. — In relazione all’art. 17, le competenti Autorità marittime potranno prolungare la concessione dell’esercizio di pesca fino alle feste di Pasqua, qualora tale solennità cada dopo il 15 di aprile. Art. 20. -— In seguito a proposta della Commissione permanente i due Stati contraenti potranno di comune accordo proibire la pesca a strascico con una o due barche a vela od a propulsione meccanica, nei luoghi e nei periodi di tempo in cui consti che essa, in seguito ad eccessivo sfruttamento, riesce dannosa alla propagazione e conservazione della specie di pesci di importanza economica. Art. 21. — Nell’esercizio dei vari sistemi di pesca, i pescatori dei due Stati che sono ammessi entro il primo miglio marittimo dovranno tenersi a convenienti distanze gli gli uni dagli altri, secondo gli usi locali, ed esercitare la pesca coi vari attrezzi osservando tutte le consuetudini finora vigenti. Art. 22. — E’ vietato di levare o spostare reti ed altri attrezzi di pesca nei luoghi in cui furono regolarmente posti dai pescatori. Art. 23. — Entro la distanza di duecento metri dai seni marini, ove per diritto privato o per speciale concessione del-l’Autorità competente, si esercita la piscicoltura, è proibita la pesca in ogni tempo e con ogni sorta di reti e di apparecchi. Tale divieto non si applica alla pesca con la lenza.