CONVENZIONE PROTEZIONE I.EGAIE SUDDITI 69 fine, libero accesso ai tribunali e potranno stare in giudizio alle stesse condizioni e con le stesse forme dei nazionali, specie per quanto concerne il patrocinio gratuito e la cautio judicatum solvi. Art. 2. — Il certificato di povertà dovrà essere rilasciato per i sudditi delle due Parti Contarenti dalle autorità del luogo di residenza e, in mancanza di questa, dalle autorità del luogo della dimora. Qualora queste autorità non appartenessero ad uno degli Stati Contraenti, il certificato potrà essere rilasciato da un agente diplomatico o consolare dello Stato al quale il richiedente appartiene. Se il richiedente non risiede nel paese nel quale è fatta la domanda, il certificato di povertà sarà legalizzato senza spesa da un agente diplomatico o consolare del paese nel quale deve essere prodotto. L’autorità competente a rilasciare il certificato di povertà potrà prendere informazioni economiche del richiedente, presso le autorità dell’altra Parte Contraente. L’Autorità incaricata di statuire sulla domanda di patrocinio gratuito conserva, nei limiti delle sue attribuzioni, il diritto di controllare i certificati e le informazioni che le sono fornite. Art. 3. — La parte alla quale è stato accordato il gratuito patrocinio dalle autorità competenti di una delle Alte Parti Contraenti, godrà di tale beneficio anche in tutti gli atti di procedura relativi alla stessa lite, davanti alle autorità dell’altra Parte Contraente. Art. 4. -— Le condanne alle spese del giudizio, pronunziate in uno degli Stati Contraenti contro l’attore o l’intervenuto in causa, suddito dell’altro Stato, saranno rese gratuitamente esecutive dalla competente autorità dell’altro Stato Contraente, in seguito a domanda fatta pel tramite del ministero della giustizia o, se possibile, presentata diretta-mente dalla parte interessata. La stessa norma si applica alle decisioni dell’autorità giudiziaria con le quali l’ammontare delle spese è fissato ulteriormente. Art. 5. — Le decisioni relative alle spese saranno dichiarate esecutive senza sentire le parti, ma salvo ulteriore ricorso della parte condannata conformemente alla legislazione del paese, ove l’esecuzione è promossa.