D ACCORDO FRA I DELEGATI DEL REGNO D’ITALIA E DEL REGNO DEI SERBI, CROATI E SLOVENI PER UN PROGETTO DI CONVENZIONE PER REGOLARE LA PESCA NELL’ADRIATICO (*). (Brioni, 14 settembre 1921) La Commissione italo-serba, croata, slovena per la regolazione della pesca nell’Adriatico composta per il Regno d’Italia dai signori:..... e per il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, dai signori: . Tenuto conto delle indagini fatte sopraluogo nei principali centri pescherecci, dei pareri espressi dagli esperti, cd in base alle discussioni avvenute, delibera di comune accordo di raccomandare ai Governi dei due Stati il seguente progetto di Convenzione fra il Regno d’Italia ed il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni. Titolo I. DEFINIZIONE E DELIMITAZIONE DELLE ACQUE DI PESCA PROMISCUA Art. 1. — Si conviene di denominare « Acqua di pesca promiscua » quelle zone dell’Adriatico orientale, precisa-mente delimitate nei seguenti articoli, nelle quali, in forza della presente Convenzione, senza pregiudizio ai diritti di sovranità dei rispettivi Stati, vengano ammessi ad esercitare la pesca cittadini dell’una e dell’altra Alta Parte Contraente. Saranno da considerarsi come acque di pesca promiscua : Gruppo I. — Acque con sovranità costiera diversa: a) il golfo di Fiume sino alla congiungente, Punta Ja-blanac (Cherso), Moschienizze (costa orientale istriana), escluse le acque territoriali dello Stato libero di Fiume; i>) il canale di Veglia; c) il canale della Corsia; (*) Appr. con L. 21 febbraio 1923 n. 281. Scambiate le ratifiche il 26 febraio 1923.