CONVENZIONE PER ZARA 83 Art. 7. — Ai proprietari od affittuari delle terre in località situate sul territorio del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, ma separate l una dall’altra dal territorio di Zara, sarà permesso di trasportare attraverso il detto territorio, senza alcun impedimento doganale, i prodotti ed il bestiame alle stesse condizioni e negli stessi limiti indicati negli art. 5 e 6. Art. 8. — Il movimento degli animali fra il territorio di Zara e la zona di frontiera del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni di cui all’articolo 2 sarà generalmente esente da ogni misura sanitaria. Tuttavia, quando nel detto territorio o nella detta zona si verificassero casi di afta epizootica o di altre malattie di natura largamente contagiosa, gli animali della specie o delle specie soggette al contagio, provenienti dalle regioni infette, dovranno, per essere ammessi ad attraversare la frontiera, essere muniti di un certificato rilasciato dall’autorità comunale competente, da cui risulti che gli animali indicati nel certificato provengono da località esente dalla epizoozia. Allorché nel territorio di Zara oppure nella zona di frontiera suddetta fossero constatate manifestazioni di peste bovina, ogni movimento di bestiame e ogni transito di prodotti e di residui di animali, come pure il transito della paglia, dei foraggi, ecc., entro il detto territorio e la detta zona saranno proibiti. TESSERE DI FRONTIERA Art. 9. — Gli abitanti del territorio di Zara e della zona di frontiera del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni di cui all’articolo 2 potranno liberamente varcare la frontiera e circolare nel detto territorio e nella detta zona senza conformarsi alle disposizioni concernenti i passaporti, ma a condizione che essi siano muniti di una « tessera di frontiera » rilasciata dall’autorità colle modalità indicate negli articoli seguenti. Essi potranno passare e circolare anche a cavallo, in vettura o con altro veicolo qualsiasi, a condizione di conformarsi alle disposizioni doganali che regolano il passaggio di questi mezzi di trasporto attraverso la frontiera. Sono dispensati dall’obbligo di presentare la tessera di frontiera i fanciulli di età inferiore ai dodici anni, purché siano accompagnati da adulti muniti di tessera di frontiera. Art. 10. — Agli effetti delle disposizioni dell’articolo precedente sono considerati come abitanti del territorio e della zona ivi menzionati: