ACCORDI GENERALI 113 imprese o quale stabilimento debba essere considerato come l’oggetto principale dell’impresa, questa determinazione sarà di competenza dell’autorità politica provinciale nella circo-scrizione giurisdizionale del Tribunale presso cui la Società è registrata. Art. 37. — Le Case commerciali individuali e sociali, compresi i Consorzi economici a garanzia limitata od illimitata, aventi soltanto la loro sede nel territorio già facente parte della monarchia austro-ungarica e che è stato attribuito aH’una delle Alte Parti Contraenti, possono trasferire la loro sede nel territorio dell’altra Alta Parte Contraente, nel quale esse hanno l’oggetto principale della loro impresa. In tale caso non sarà richiesta la liquidazione della Casa commerciale, anche se si tratti di una Società anonima. Art. 38. — La radiazione dal registro del commercio verrà effettuata in base ad una domanda della parte interessata, munita dall’approvazione dell’autorità politica provinciale dello Stato nel cui territorio dovrà essere trasferita la sede della Casa commerciale di cui si tratta. Art. 39. — La Casa commerciale che avrà ottenuta tale radiazione sarà esentata, nello Stato in cui aveva la sede e dal quale essa si trasferisce,dal pagamento delle imposte ordinarie e straordinarie, comprese le imposte di guerra e le relative immposte addizionali, gravanti sui redditi industriali. Tale esenzione avrà effetto a datare dal giorno della presentazione della domanda, purché questa sia presentata entro sei mesi a decorrere dalla data della messa in vigore del presente accordo, e che il trasferimento effettivo della sede abbia luogo immediatamente dopo ottenuta l’approvazione del suddetto trasferimento. Tale esenzione si estende anche alle imposte che si possono esigere durante un’eventuale liquidazione, e special-mente ai profitti di liquidazione ed all’imposta sul patrimonio. X. — FIDECOMMESSI Art. 40. — I sudditi di una delle Alte Parti contraenti non potranno in verun caso essere esclusi a causa della loro nazionalità, dal diritto di percepire le rendite di un fidecommesso sottoposto alle leggi dell’altra parte. 8