ACCORDO DI BRIONI 55 Titolo V. SORVEGLIANZA NELLE ACQUE DI PESCA PROMISCUA Art. 36. — INelle acque di pesca promiscua dal golfo di Fiume fino alla distanza di un miglio a nord della congiungente Cruiza, Selve, Skerda, Punta Misnjac; nelle zone di mare antistante il territorio italiano di Zara; nella zona promiscua del canale di Lagosta: le Alte Parti contraenti eserciteranno la sorveglianza della pesca nei limiti delle acque di loro sovranità applicando le rispettive norme di legge e di regolamenti, e quelle sancite dalla presente Convenzione. Art. 37. — Gli ufficiali ed agenti dei due Stati preposti alla sorveglianza della pesca nelle acque di pesca promiscua, avranno obbligo di prestarsi ogni reciproca assistenza per la repressione delle contravvenzioni alle norme stabilite nella presente Convenzione, ed in generale per il razionale sfruttamento delle acque, per il mantenimento dell’ordine, per la sicurezza delle persone e della proprietà, in quanto riguarda l'esercizio della pesca. Art. 38. — Gli ufficiali ed agenti dei due Stati, nelle acque di pesca promiscua sottoposte alla sovranità del proprio Stato, avranno sempre diritto di visita sulle barche da pesca dell’altro Stato. Art. 39. — Le Alte Parti contraenti avranno cura d’impartire ai loro ufficiali ed agenti dettagliate istruzioni, perchè le infrazioni alle norme della presente Convenzione ed alle prescrizioni di pesca dei singoli Stati, siano accertate da funzionari esperti delle cose di mare, mediante coscienziosa valutazione delle circostanze e degli eventuali casi di forza maggiore, sopratutto per quanto riguarda la posizione relativa delle barche e degli attrezzi. Art. 40. — I capi barca titolari di permessi speciali di pesca, saranno personalmente responsabili delle pene pecuniarie incorse dai componenti i loro equipaggi o da estranei, per contravvenzioni commesse con le barche da essi comandate o con i relativi attrezzi.