ACCORDO DI BRIONI 51 cipali e venturini) e con attrezzi mionri nel modo, periodo e misura fin qui usati durante lo stesso periodo, esclusa la pesca speciale delle aragoste e degli astici. Viene pure ammessa per la pesca nelle acque dell’isola di Cazza, una tratta estiva sardellare con relativi cinque armi di voighe a favore dei pertinenti del Comune di Lissa, secondo le consuetudini finora in uso. I pescatori potranno usare della spiaggia per tutte le operazioni inerenti alla loro pesca. PESCA AGLI SCOGLI LAGOSTINI Art. 12. — Tenuto conto della secolare consuetudine, alle barche di Lombarda (isola di Curzola) viene riservata la pesca con voighe ed attrezzi minori negli scuri estivi (principali e venturini) nel gruppo orientale degli scogli Lagostini e più specialmente nelle acque degli scogli nominati: Anko-vica, Trisestrice, Bratac, Prase, Mrkienta, Tri Vlasnika, Gla-vat, ecc. Per evitare interferenze di attività e conflitti, rimane stabilito che, mentre i pescatori di Lombarda non potranno esercitare la pesca che nel Gruppo orientale di tali scogli (gruppo di Glavat), i pescatori italiani eserciteranno la pesca soltanto nel Gruppo occidentale, cioè nelle acque degli scogli denominati: Potrovak, Krucica, Cesvinika, Golubinja-ci, Mladina, Arzenjaci, ecc. AMMISSIONE ALLA PESCA IN ZONE NON CONTEMPLATE NELLA CONVENZIONE Art. 13. — Se le condizioni speciali di approvvigionamento del pesce lo esigessero, le Autorità competenti, dietro proposta del Comune interessato, potranno ammettere alla pesca, pescatori di una o dell’altra Alta Parte in zone adeguatamente sfruttate da pescatori indigeni, anche se non contemplate nella presente convenzione. Titolo III. DIVIETI NELLE ACQUE DI PESCA PROMISCUA Art. 14 — Entro un miglio dalla costa, ad eccezione dei casi particolari contemplati nella presente Convenzione, vigono le rispettive norme dei due Stati a tutela della pescosità. Art. 15. — La pesca con le reti a strascico, tirate da una o due barche, a vela od a propulsione meccanica, è proibita