54 ACCORDO DI BRIONI te, rilasciato dall’Autorità marittima del loro porto di appartenenza e secondo il modulo allegato C. Art. 31. — Le barche italiane e quelle serbe, croate, slovene, provenienti da coste situate fuori dei limiti indicati nel precedente articolo, dovranno avere a bordo la patente sanitaria ed il permesso speciale di pesca, rilasciati dall’Auto-rità marittima italiana, o serba, croata, slovena, presso la quale le barche stesse avranno depositato le loro carte di bordo, oppure una dichiarazione di avvenuto deposito presso le Autorità consolari delle rispetive Nazioni. Art. 32. — Le Alte Parti contraenti convengono di riconoscere per i viaggi delle barche peschereccie, nelle zone di pesca promiscua, i documenti di navigazione e sanitari, rilasciati dalle rispettive autorità portuali, senza obbligo di vidimazione da parte delle Autorità consolari. Art. 33. — I permessi speciali anzidetti serviranno alle Autorità ed agli agenti dei due Stati per la identificazione delle barche che fossero trovate in contravvenzione alle norme della presente Convenzione, od alle prescrizioni dei singoli Stati nelle acque- sottoposte alla loro sovranità. Art. 34. — I permessi speciali di pesca saranno validi per un periodo massimo di un anno. Le patenti sanitarie avranno validità per la durata di mesi sei, e non potranno essere ritirate durante la campagna di pesca dalle Autorità portuali dei due Stati, le quali annoteranno su di esse le eventuali variazioni delle condizioni di salute pubblica nei territori di loro giurisdizione. Art. 35. — I permessi speciali di pesca dovranno essere rilasciati dalle Autorità italiane e da quelle serbe, croate e slovene, in conformità del modulo allegato alla presente Convenzione. Quelli italiani saranno redatti in lingua italinaa, con sottoposta traduzione serbo-croata e quelli rilasciati dall’Auto-rità serba, croata e slovena, saranno redatti in lingua serbocroata, con sottoposta traduzione italiana. I suddetti permessi potranno essere ritirati soltanto in caso di reato che imporli l’arresto immediato dell’imputato od in seguito a sentenza divenuta esecutiva, che infligga la pena della temporanea sospensione o della esclusione dallo esercizio della pesca nelle acque di pesca promiscua.