E ATTI DELLA CONFERENZA DI ROMA (6 aprile 1922) (*) I. CONVENZIONE TRA L’ ITALIA E IL REGNO SERBO-CROATO-SLOVENO, RELATIVA ALLE PENSIONI COMUNALI E PROVINCIALI (1). L’Italia ed il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, desiderosi di regolare le questioni che riguardano le pensioni provinciali e comunali, volendo concludere un accordo a questo riguardo, le Alte Parti contraenti hanno nominato come loro Plenipotenziari :..... I Quali, dopo aver depositato i loro Pieni Poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue: Art. 1. — Le provincie e i comuni politici che si trovano per intero sul territorio di una delle Alte Parti contraenti conferiranno e corrisponderanno le pensioni, le aggiunte di carestia, e gli altri assegni di riposo previsti dai relativi regolamenti ai propri funzionari pensionati, i quali divenissero cittadini dell’altra Alta Parte contraente in base ai Trattati di pace, nello stesso ammontare e giusta gli stessi principii come ai funzionari pensionati, divenuti cittadini dello Stato al quale i sopradetti enti appartengono. Lo stesso vale per quei funzionari provinciali e comunali che venissero a perdere il proprio posto in seguito all’ottenimento di una nuova cittadinanza per effetto dei Trattati di pace. Art. 2. — Il pagamento delle pensioni e delle aggiunte di carestia e degli altri assegni di riposo di cui all’art. 1 nelle circoscrizioni provinciali e comunali divise per effetto dei ( *) Nella Conferenza di Roma fra gli Stati successori vennero stipulate, oltre alle convenzioni collettive, alcune convenzioni bilaterali, fra le quali talune con il Regno S.H.S. (1) Appr. con R. D. L. 18 dicembre 1923 n. 3239. Scambio delle ratifiche 6 febbraio 1923.