100 ACCORDI GENERALI si estenda a tutta la provincia, sia che si limiti ad un distretto o ad un comune. Saranno comprese tra le questioni da sottoporre alle Commissioni suddette quelle della medesima indole riguardanti gli Istituti di credito ipotecario e le questioni concernenti i diritti di caccia, di legnatico, di pascolo ed altri diritti simili, spettanti alle popolazioni dei territori attraversati dalla nuova frontiera. Art. 12. — Per l’esecuzione delle disposizioni dell’articolo precedente, saranno istituite tre Commissioni speciali, di cui una — che risiederà alternativamente a Gorizia e a Lubiana — avrà competenze per le questioni riguardanti la provincia di Gorizia e la Carniola; l’altra — che risiederà alternativamente a Parenza e a Ponte di Veglia — sorà competente per quelle riguardanti la provincia dell’Istria, l’isola di Veglia e il comune di Castua; e la terza — che risiederà alternativamente a Zara ed a Spalato — sarà competente per le questioni riguardanti la provincia di Dalmazia. Questa ultima Commissione dovrà conformarsi, per l’adempimento del suo mandato, ai principi ed alle disposizioni speciali che si riferiscono alla provincia di Dalmazia, di cui ai capitoli IV e V, in quanto esse riguardino il compito delle suddette Commissioni. Art. 13. — Ognuna delle tre Commissioni previste nello articolo precedente sarà composta di sei delegati effettivi e di sei membri supplenti, di cui tre tra i primi e tra i secondi saranno nominati dal Governo Italiano e tre dal Governo Serbo, Croato e Sloveno. Art. 14. — Le Alte Parti Contraenti si comunicheranno reciprocamente i nomi del propri delegati e dei supplenti e la sede degli uffici delle Commissioni nei rispettivi territori. Art. 15. -— Ciascuna delle Alte Parti Contraenti si impegna di porre a disposizione dei propri delegati il personale di segreteria necessario ed eventualmente il personale tecnico, come pure i documenti, informazioni e tutti i dati che potranno essere necessari per un equo giudizio sulla materia sottoposta alle Commissioni previste dal presente accordo. Art. 16. — I rappresentanti dei due Stati e gli uffici sopraddetti saranno chiamati a stabilire a quali corpi morali le disposizioni del presente capitolo debbono essere applicate in virtù dell’art. 11 ed a raccogliere ed a classificare tutti i