CONVENZIONE PER ZARA 79 III. ACCORDI GENERALI E PER LA REPRESSIONE DEL CONTRABBANDO E DELLE CONTRAVVENZIONI ALLE LEGGI DI FINANZA Le Convenzioni stipulate fra il Governo del Regno d’Italia e il Governo del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni in materia di accordi generali per la repressione del contrabbando e delle contravvenzioni alle leggi di finanza, saranno ratificate contemporaneamente al presente accordo. IV. ACCORDI ECONOMICI E CULTURALI I Governi delle due Alte Parti contraenti procederanno senza ritardo alla stipulazione degli accordi economici interessanti i due Paesi, ed intraprenderanno immediatamente i negoziati per la conclusione degli altri accordi preveduti negli articoli 6 e 8 del Trattato di Rapallo. II presente accordo sarà ratificato e le ratifiche saranno scambiate a Roma. In fede di che, i Plenipotenziari hanno firmato il presente accordo e l’hanno munito del loro sigillo. Fatto a Roma, in Italiano ed in francese, in doppio esemplare il 23 ottobre 1922. II. CONVENZIONE CONCERNENTE IL REGIME DOGANALE ED IL TRAFFICO DI FRONTIERA FRA ZARA ED I TERRITORI LIMITROFI. Sua Maestà il Re d’Italia e Sua Maestà il Re dei Serbi, Croati e Sloveni, animati dal desiderio di procedere all’esecuzione delle disposizioni contenute nell’accordo stipulato in data odierna, e concernenti il territorio di Zara, hanno deliberato di concludere una Convenzione a quest’effetto ed hanno nominato loro Plenipotenziari: Sua Maestà il Re d’Italia: Sua Eccellenza Carlo Schanzer, senatore del Regno, Suo ministro degli affari esteri; Sua Maestà il Re dei Serbi, Croati e Sloveni: