CONVENZIONE PER ZARA 81 riore a dieci chili; burro e formaggio in quantità non superiore a cinque chili; ghiaccio artificiale. I prodotti indicati nel prospetto annesso (allegato C), provenienti e originari dal territorio di Zara, godranno della stessa esenzione alla loro entrata nella suddetta zona di frontiera fino alla concorrenza della quantità annua rispettivamente indicata nel detto prospetto, e in questi limiti quantitativi essi non saranno sottoposti a vincoli, a proibizioni di importazione, nè ad imposte interne, che non siano egualmente applicati agli stessi prodotti fabbricati nel Regno dei Serbi, Croati e Sloveni. L’entrata in franchigia da diritti non sarà accordata ai prodotti che fossero importati per via postale, qualunaue sia la loro quantità, anche nel caso che siano destinati ad abitanti nella suddetta zona di frontiera. Le disposizioni per regolare queste concessioni, nonché le misure da adottare nei casi di abuso, saranno stabilite di comune accordo tra le Amministrazioni competenti delle due Alte Parti Contraenti. Art. 4. -— Nei punti della frontiera tra il territorio di Zara e la zona adiacente del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, nei quali se ne riconosca il bisogno, saranno ammessi in franchigia dai diritti di dogana e di bollo i medicamenti che gli abitanti della suddetta zona si recassero ad acquistare nella farmacia situate nel territorio di Zara, in base a ricette del medico, nelle piccole dosi corrispondenti alla condizione degli acquirenti. Per le importazioni entro questi limiti si potrà derogare daH’obbligo di presentare la ricetta, nel caso in cui si tratti semplicemente di droghe medicinali e di preparazioni chimiche o farmaceutiche, portanti sull’involucro l’indicazione farmaceutica precisa e delle quali la vendita e l’uso siano ammessi liberamente nel territorio dove dovranno essere consumate. Art. 5. — I sudditi delle Alte Parti Contraenti che avessero le loro abitazioni o le loro fattorie nel territorio di Zara e dei beni rustici nella zona del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni di cui all’art. 2, oppure che avessero le loro abitazioni o le loro fattorie in detta zona e dei beni rustici nel territorio di Zara, hanno il diritto di trasportare nelle loro abitazioni e nelle loro fattorie attraverso la linea di frontiera tra il detto territorio di Zara e la zona suddetta, anche per vie non doganali, in esenzione dai diritti doganali di importazione o di esportazione, e da ogni tassa od imposta e senza 6