ACCORDO DI BRIONI 53 Art. 24. — E’ vietata la pesca a strascico ad una distanza di duecento metri dai segnali di ogni specie di rete fissa in esercizio e di quattrocento metri dai segnali delle reti sardellate da imbrocco. Art. 25. — Ciascuno dei due Stati contraenti si riserva il diritto di proibire fino a distanza di dieci miglia dalla propria costa, l’adozione di nuovi sistemi di pesca, fino ad ora non usati e ritenuti nocivi. Art. 26. — La forza motrice meccanica di ogni singolo peschereccio, esercitante la pesca a strascico, non dovrà superare 40 HP. Art. 27. — E’ vietato il commercio dei prodotti pescherecci catturati nei tempi e con modi di pesca, proibiti dalla presente Convenzione. Art. 28. — E’ vietato di adoperare per la pesca materie esplodenti o venefiche, nonché mezzi atti a stordire od intorpidire i pesci. E’ pure vietato di raccogliere e mettere in vendita i pesci catturati con questi mezzi. Art. 29. — L’istallazione di nuove opere fisse, aventi per fine di ostruire o deviare il passaggio dei pesci, è proibita in maniera assoluta anche nei canali di accesso, comunicanti con le acque territoriali. Titolo IV. NORME PER L’ESERCIZIO DELLA PESCA NELLE ACQUE DI PESCA PROMISCUA Art. 30. — Le barche italiane e quelle serbo-croate-slo-vene, appartenenti a porti situati sulle coste del Continente o delle isole dell’Adriatico orientale da Capo Promontore a Punta Planca; per esercitare la pesca nelle acque di pesca promiscua dal golfo di Fiume al canale di Zara; quelle delle isole di Curzola e del Gruppo Lagostano, per la pesca nel canale di Lagosta; nonché quelle dell’isola di Lissa per la pesca nelle acque di Pelagosa e di Cazza dovranno avere a bordo, oltre alla licenza italiana, od il certificato di registro serbo, croato e sloveno, un permesso speciale di pesca nelle zone anzidet-