PROTOCOLLO 121 La presente Convenzione sarà ratificata e le ratifiche saranno scambiate in Roma. Essa entrerà in vigore nel termine di 12 giorni a decorrere dalla ratifica. In fede di che i Plenipotenziari hanno firmato la presente Convenzione e l’hanno munita del loro sigillo. Fatto a Roma, in italiano ed in francese, in doppio esemplare, il 23 ottobre 1922. (Seguono le firme) V. PROTOCOLLO Nel momento di procedere alla firma dell’accordo e delle convenzioni, conchiusi in data di oggi, fra il Regno d’Italia ed il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, i Plenipotenziari delle due Alte Parti Contraenti si sono accordati sulle dichiarazioni seguenti: I. Si conviene che le attuali comunicazioni fra Zara e i territori circostanti non potranno essere modificate fino a quando le questioni relative non saranno regolate dal trattato di commercio. II. Si conviene che, invirtù dell’art. 54 del capitolo XIV della Convenzione per accordi generali, soltanto la questione delle professioni escluse dall’accordo, di cui al secondo alinea dell’art. 49 sarà riesaminata e definitivamente regolata dal Trattato di commercio da concludere fra le due Alte Parti Contraenti. Ciò significa che le altre disposizioni, di cui al capitolo XIV summenzionato, restano regolate e sono definitivamente poste in vigore colla ratifica della suddetta convenzione. III. Rimane inteso che le disposizioni contenute nell’accordo e nelle convenzioni che sono stipulati in data d’oggi non potranno in nessun caso essere interpretate in modo che ne risulti per i sudditi italiani una situazione meno favorevole di quella che loro deriva dai Trattati di San Germano e dal Trattato di Rapallo.