94 REPRESSIONE CONTRABBANDO Art. 10. — Ciascuna delle Alte Parti contraenti si impegna a non liberare le cauzioni ad essa fornite per l’uscita dai propri territori delle merci in transito, o per la riesportazione di merci estere non nazionalizzate, e a non restituire o a non rimborsare i diritti di entrata o di consumo per le merci in uscita, se non venga comprovato, a mezzo di certificato dell’ufficio di entrata dell’altra Parte contraente, che le merci furono ivi presentate e dichiarate. In vista di circostanze speciali, saranno consentite di comune accordo delle eccezioni alla suddetta disposizione. Art. 11. — Per ciò che riguarda le disposizioni contenute negli articoli 9, lettera b), e 10, le Alte Parti contraenti fisseranno di comune accordo il numero e le attribuzioni degli uffici ai quali le merci dovranno essere presentate al loro passaggio attraverso la frontiera comune, l’orario in cui potranno effettuarsi le operazioni di dogana ed il passaggio delle merci e il modo con cui esse dovranno essere scortate all’ufficio dell’altra Parte contraente. Art. 12. — Per le contravvenzioni ai divieti d’entrata, di uscita o di transito, e per le frodi ai diritti doganali o di monopolio commesse o tentate in pregiudizio dell’altra Parte, ciascuna delle Alte Parti contraenti sottoporrà i contravventori, su domanda d'una autorità competente dell’altra Parte, alle pene stabilite dalle proprie leggi per le contravvenzioni dello stesso genere od analoghe, nei seguenti casi: Io) se l’imputato è suddito dello Stato che deve sottoporlo al procedimento ed alla pena; 2°) se, non essendo suddito di detto Stato, abbia ivi il suo domicilio, anche temporaneo, o se la contravvenzione sia stata commessa sul territorio dello Stato medesimo e se ivi si sia lasciato sorprendere nel momento dell’arrivo della domanda di procedimento o dopo. Si applicheranno tuttavia le pene stabilite dalle leggi dell’altra Alta Parte contraente (richiedente), allorché esse siano meno gravi. Se per disposizione di legge la pena pecuniaria debba essere stabilita in proporzione alla somma frodata, si prenderà per base la tariffa dell'Alta Parte contraente, le cui leggi doganali e di monopolio sono state lese. In caso di divergenza fra gli organi amministrativi delle Alte Parti contraenti sull’applicazione della tariffa alla merce, i Governi rispettivi si metteranno preliminarmene d’accordo per appianare la divergenza.