ACCORDI GENERALI 103 Nella determinazione dei valori formanti la base della ripartizione si dovrà dedurre da essi, proporzionalmente alla valutazione attuale degli immobili, le somme che furono impiegate nella costruzione degli edifici (specialmente degli ospedali) e provenienti da fondi speciali, come le fondazioni ed altri patrimoni particolari. 3°) Per quel che si riferisce al debito pubblico della provincia di Dalmazia verranno adottate delle disposizioni in conformità all’articolo 204 dei Trattato di San Germano. 4°) Tutte le altre passività, tal quali risulteranno dalla liquidazione dei diversi fondi amministrativi, saranno passate a carico del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni. Per soddisfare la sua quota parte di passività fissata al 10 per cento, il Regno d’Italia verserà al Regno dei Serbi, Croati e Sloveni una gomma da stabilire su liquidazione di ciascuna partita che sarà effettuala dalla suddetta Commissione di ripartizione. In tutte le questioni per le quali, a causa di difficoltà tecniche dovute alle condizioni eccezionali in cui l’amministrazione provinciale si trovò durante la guerra o nel periodo di occupazione, non fosse possibile giungere a conclusioni rigorosamente esatte dal punto di vista contabile, la Commissione o l’arbitro procederanno de bono et aequo, secondo la regola fissata al n. 2 del presente articolo, alla ripartizione del numerario e dei titoli, nonché dei residui attivi e passivi, in quanto questi siano stati constatati. 5°) La stessa Commissione menzionata al numero precedente, procederà alle constatazioni necessarie e sottoporrà ai due Governi le proposte riguardanti la liquidazione delle somme anticipate dal Governo italiano quale Potenza occupante, sia sotto forma di versamenti diretti alla Giunta provinciale della Dalmazia a Zara, sia sostenendo spese che in base alle leggi preesistenti avrebbero dovuto restare a carico di fondi provinciali autonomi. Nel ripartire tra le due Amministrazioni i carichi derivanti dalle suddette anticipazioni e spese fatte durante 1 occupazione, poiché si tratta di sborsi effettuati a profitto esclusivo del territorio dalmata di occupazione, la base di ripartizione non sarà del 10 per cento e del 90 per cento, ma una nuova base verrà determinata in proporzione della popolazione e delle imposte reali dirette del territorio occupato. 6°) Ciascuna delle Alte Parti Contraenti assume i diritti e gli obblighi che la provincia di Dalmazia aveva in base alle leggi finora in vigore, di fronte ai funzionari e agli altri impiegati in servizio o pensionati che hanno acquistato o che acquisteranno la nazionalità del rispettivo Stato, com-