ACCORDO DEBITI E CREDITI 63 pimento delle obbligazioni, non sarà computato nel periodo per la prescrizione e nel termine fissato per la citazione. Art. 5. — In deroga alle disposizioni dell’art. 1, è stabilito che saranno rispettivamente pagati e liberati in lire italiane al tasso di cambio del 40 % i debiti e crediti fra le persone indicate al suddetto articolo che avevano la loro residenza alla data del 10 aprile 1919 nei territori del Regno d’Italia annessi in virtù del Trattato di Pace di San Germano e del Trattato di Rapallo, esclusione fatta della città di Zara e dell’isola Lagosta, pel caso in cui i creditori ed i debitori abbiano trasferita la loro residenza nel territorio del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni dopo tale data. La definitiva determinazione del tasso di cambio per i rapporti previsti al comma precedente resta riservata agli accordi e alle intese fra le Alte Parti contraenti previsti nell’articolo 1. Art. 6. — Per le obbligazioni contratte dalle succursali delle persone giuridiche e delle società commerciali che abbiano rispettivamente la loro sede nel territorio del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni o nel territorio del Regno d’Italia, si avrà riguardo alla sede delle succursali e non già alla sede principale. La presente convenzione non concerne i rapporti tra la sede principale delle persone giuridiche e delle Società commerciali e loro succursali. Art. 7. — Ciascuna delle Alte Parti contraenti, subito dopo l’entrata in vigore della presente convenzione, procederà senza indugio ad una constatazione dei crediti appartenenti ai creditori residenti nel territorio dell’altra Parte contraente e espressi in corone austro-ungariche. La constatazione dovrà essere compiuta e il risultato dovrà essere notificato all’altra Alta Parte contraente entro il termine di due mesi dall’entrata in vigore del presente accordo. Art. 8. — Il censimento comprenderà anche i crediti nascenti dal possesso di obbligazioni o di titoli immobiliari emessi da stabilimenti fondiari o da enti morali aventi la loro sede in territorio dell’altra Alta Parte contraente, tenendo distinti quelli che erano in possesso di persone residenti nel rispettivo territorio prima del 3 novembre 1918 e gli altri.