CONVENZIONE PER ZARA 85 Art. 14. — Salvo le eccezioni previste dalle presenti disposizioni, il passaggio della frontiera mediante tessere di frontiera o permessi di passaggio non può aver luogo che nei punti di transito fìssati di comune accordo tra le rispettive autorità politiche e doganali. Tali punti devono essere indicati sulle tessere di frontiera e sui permessi di passaggio. Art. 15. — I medici, le levatrici ed i veterinari residenti nel territorio di Zara, possono, in caso di urgenza (sopratutto in caso di sinistri), essere ammessi ad esercitare la loro professione nella zona di frontiera del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni. Negli stessi casi, i medici, le levatrici ed i veterinari residenti nella zona suddetta possono essere ammessi ad esercitare la loro professione nel territorio di Zara. A questo effetto il consenso dato dalle autorità competenti deve risultare da una annotazione da fare sulla rispettiva tessera di frontiera nel momento in cui questa è rilasciata. Nei casi summenzionati i medici, le levatrici ed i veterinari potranno varcare la frontiera anche per vie secondarie, di giorno e di notte, a piedi, a cavallo, in vettura o su altro veicolo qualsiasi, purché essi abbiano ottemperato alla verifica da parte dell’ufficio doganale. Essi possono portare, inoltre, in esenzione da qualsiasi diritto, gli oggetti necessari all’esercizio della loro professione (strumenti, fasciature, medicamenti), in quantità che sia ciascuna volta j.ro-porzionata ai bisogni pei quali è richiesta la loro assistenza. MANUTENZIONE DELLE STRADE. Art. 16. — Le Alte Parti contraenti avranno cura di disporre che le autorità e le Amministrazioni che hanno l’obbligo di provvedere in base alle rispettive leggi, vigilino, secondo le esigenze del traffico, alla manutenzione, nonché allo sgombero della neve, delle strade e delle vie pubbliche attraversate dalla frontiera, tra il territorio di Zara ed il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni. Per quel che si riferisce alle strade che escono dalla linea di frontiera e vi entrano, o che corrono per qualche tratto lungo la frontiera o ne sono tramezzate, le Alte Parti contraenti si metteranno d’accordo per determinare quali debbano essere mantenute secondo le disposizioni di cui sopra e con quali modalità.