110 ACCORDI GENERALI Art. 31. — Gli atti ed i documenti riguardanti soltanto diritti privati o interessi di sudditi o di persone giuridiche, aventi la loro residenza o la loro sede nel territorio serbocroato-sloveno, saranno dati al Regno dei Serbi, Croati e Sloveni. Gli atti ed i documenti riguardanti diritti o interessi comuni ai sudditi dei due Stati, saranno conservati negli Archivi ove si trovano e se ne rilascerà copia a spese degli interessati italiani o serbo-croati e sloveni che ne avranno fatto richiesta. La parte degli Archivi di Zara, con gli atti, i documenti o gli oggetti che vi sono conservati e che rappresentano le vestigia o i ricordi della Dominiazione della Repubblica di Venezia in Dalmazia, non sono oggetto di riparizione; essi saranno conservati dallo Stato Italiano. La determinazione delle norme per la ripartizione degli archivi e delle biblioteche di pertinenza delle autorità e degli Istituti ecclesiastici, qualunque sia la loro origine, è riservata a negoziati separati. VI. — SISTEMAZIONE DELLE BANCHE Art. 32. — Considerato che si sono verificate divergenze fra i punti di vista del Governo d’Italia e del Governo del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni per ciò che riguarda la esistenza e l’ammontare degli interessi dei sudditi serbi, croati e sloveni nelle banche e negli Istituti di credito aventi sede nel territorio annesso all’Italia o che vi hanno delle succursali ; considerato che esiste una divergenza fra i due Governi, anche per quel che riguarda le condizioni alle quali i suddetti interessi potrebbero essere presi in considerazione agli effetti dell’articolo 215 del Trattato di San Germano; e che il Governo d’Italia contesta che detto articolo sia applicabile nei rapporti fra le due Alte Parti Contraenti; considerato che il Governo d’Italia ed il Governo dei Serbi, Croati e Sloveni desiderano appianare ogni difficoltà che si opponga ad una ripresa di amichevoli relazioni d’affari fra i due Paesi, senza tuttavia intaccare menomamente i principi sui quali le Alte Parti Contraenti basano i loro punti di vista nella controversia suddetta; e considerato che i due Governi mirano e s’impegnano a facilitare la creazione di un Istituto di credito, che sia in grado di rendere più intimi i rapporti commerciali fra l’Italia ed il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni;