CONVENZIONE PROIEZIONE LEGALE SUDDITI 73 Art. 16. — Le spese occasionate dall’esecuzione di rogatorie in materia penale sono a carico del Governo richiesto. Tuttavia le spese occasionate per l’esecuzione di perizie sono a carico dello Stato richiedente. Titolo III. DISPOSIZIONI FINALI Art. 17 — Il ministero della giustizia di ciascuna delle Parti Contraenti, sulla richiesta di una autorità giudiziaria dell’altra Parte Contraente, fornitrà il testo delle leggi in vigore sul proprio territorio e, qualora ne sia il caso, le informazioni necessarie sul punto di diritto controverso. La richiesta deve precisare la questione di diritto sulla quale debbono essere date le informazioni. Art. 18. — Gli atti pubblici, i quali siano stati redatti sul territorio di una delle Alte Parti Contraenti dalla competente autorità pubblica e siano provvisti del sigillo di ufficio, hanno sul territorio dell’altra Parte il medesimo valore, quanto alla loro autenticità, degli atti pubblici redatti nel territorio di questa, senza necessità di legalizzazione da parte dell’autorità diplomatica o consolare. Art. 19. — La legalizzazione diplomatica o consolare non è richiesta per gli atti privati redatti sul territorio di una delle due Parti Contraenti, ivi autenticati dalla competente autorità o da un notaio pubblico. Art. 20. — La presente convenzione sarà ratificata e gli istrumenti di ratifica saranno scambiati al più presto possibile. Essa andrà in vigore dopo lo scambio delle ratifiche e resterà in vigore sei mesi dal giorno della denunzia da parte di una delle Alte Parti Contraenti. In fede di che, i Plenipotenziari suddetti hanno firmato la presente convenzione. Fatto a Roma, il sei Aprile millenovecentoventidue, in italiano e in francese, i due testi facendo egualmente fede, in due esemplari di cui uno sarà rimesso a ciascuno degli Stati firmatari.