4ii Dissertazione to, lo atteila uno Scrittore Anonimo, il cui Trattato MSto de Genera-tione aliquorum Civium Urbis Paducs, ila in mio potere. Quivi li legge: Cavacii fuerunt divites Populares tempo/e Evenni de Romano in Vico Sancii Urbani, qui ante exùterant Campiones bellorum . Talis enim. erat Ami-quorum conjuetudo. Si duo Nobiles aut potentes homines inter fe homicidium commififfent, utraque pars invernerai Jibi Campionem predo ; & ordinata die hi duo Campiones intra Stangatum ( lo Steccato ) quod juxta Portam Ba-xanelli ordinatimi erat, poncbantur & claudebantur, armati clypeis , baculis, & Majchariis de Ugno ( cioè Mafcherati, per non effer conofciuti, o per difefa del volto; del qual coftume io non truovo elempio altrove ) Et ille, cujus Campio bellum fujlinere non poterat, condemnabatur in certa pecunia; quantitate Communi Paòucc perfolvenda. Ma più atroci fcene videro i Secoli fuffeguenti. Non con baffoni, ma con armi affatto micidiali fi efeguiva da gli uomini infuriati quella barbarica azione. Del redo a chi anticamente réilava vinto nel conflitto , propier perjurium, quod ante poenam commi fera t, dextera manus amputabatur. Chi sa dire, quanti innocenti fallerò efpolli a perdere la mano, non già per miglior ragione, ma per maggior forza o deilrezza deiravverfario? Vero è, che tal pena li poteva redimere con danaroj e intanto il vinto li guadagnava il titolo di Spergiuro; perciocché prima della pugna era tenuto il provocante a giurare di non avere offerto il combattimento afìo animo, e l'uno e l’ahro di volere azzuffarli unicamente per amore della verità, come coffa dalle Formule da me pubblicate alle Leggi Longobardiche di Ottone II. Augullo , gran promotore de Duelli, Chi feccombeva nella battaglia , tollo li credeva, che aveffe giurato il falfo. Allorché dalle parti era concordemente accettata la pugna , quam nofìri Campum vocant, come dice Reginone Lib. II. Cap. 77. de Ecchf Difcipl. amendue venivano obbligate a dare una Sigurtà o pegno di effettuarla. Tanta poi fu in cjue’ tempi la fperanza del divino patrocinio in quelle abbominevoii battaglie, che per atteftato di Giovanni Sarisberienle nell’Epiil. 169. e d’ altri antichi, chi era deffinato a combattere, impiegava tutta la precedente notte fenza dormire in Chiefa al Sepolcro di qualche Santo , per averlo propizio nel vicino cimento. Nè già lì dee credere, che anticamente foffe permeilo a chicchefiia di venire in campo ad arbitrio fuo, e per quallìvoglia lite o preteilo provocare un avverfario : come usò la sfrenata licenza de’ Secoli poiteriori. Poche èrano le caufe, e quelle anche prefcritte dalle Leggi, per le quali, fe la lite era dubbiofa, lecita foffe la sfida. Quelle caufe-, o cagioni, che nondimeno le fteffé non furono fempre dapertutto, fi veggono annoverate dall5 Alciato , Faullo da Longiano, Landò, ed altri Scrittori italiani, che han trattato del Duel- lo . Di più non occorre ch’io dica, e maffimamente dopo aver pubblicato io iieffo nelle Giunte alle Leggi Longobardiche Par. II. del Tomo