|6i Dissertazione. dere si prodighi e llolti gli antichi, che cedeffaro fenza buona ragione ad altri i lor poderi e cafe, e fi contentaflero di così fcarfe peniicni . Nella Cronica del Volturno Par. II. del Tomo I. Rer. hai. facc. 410. que’Monaci dopo l’eccidio recato dai Saraceni al loro Monallcrio , per provvedere alla lor neceffità, di confenfo ancora di Guaimario Principe di Salerno, concedono Libellario nomine alcuni ilabili a Godino Imperiale Protofpatario, il quale sborfa all’Inveftitura cento Soldi d'oro Co-(ìaminiani, e per l’annuo cenfo promette Miliarenjem unum, moneta di poco valore. Altri efempli fé ne truovano nella Cronica fuddetta. In uno Strumento della Badia della Vangadizza dell’Anno n 30. Liuialdo Abate diede terre a Livello, & Ricolfus dedit prò Inveftitura Solidos XLV. ad Ababtem, & annuatim debet dare duas Libras cera nova fieli. Qui è chiamato Fitto il Canone Livellano. Ma non mancarono una volta iniqui Amminiftratori delle Chiefe , che niuno fcrupolo mettendoli , fenza alcuna neceffità dilapidavano il patrimonio delle Chiefe, e de’Po-veri, concedendone i Beni a perfone potenti, o parenti Tuoi. Forfè non v’ha alcuna Città o Chiefa , che non abbia provata quella tempefta , e nella Cronica di Farfa ne reftano affaiffimi ei'empii. Quell’ultima forta eli Livelli quella è, che Lodovico Pio riprovò , e annullò Secundum Le-gem. Romanam , cioè , fe ben mi appongo , fecondo la Legge pubblicata da Leone ed Anthemio Augulli nell’Anno 470. che è la XlV. nel Codice Giullinianeo de Sacrofanclis Ecclejiis, in cui fon vietati i Contratti tutti dannofi a i facri Luoghi. Alla qual Legge fon da aggiugnere alcune Autentiche del medefiino Giulliniano 1. Ipettanti a quello argomento. Ma indarno le Leggi cantarono a i fordi, perchè continuarono i cattivi la profulìon de’Beni delle Chiefe. Nella poco fa riferita Collituzione di Leone Augullo fu dichiarato, che lì poteilero concedere Livelli con poco annuo cenfo, perchè colui, qui pojjejjionem. Ecclefiaflicam fufeeperit, non minus quam alterius tanta quanta atis , quanta accepent redatti, curri ipfomm p ree dio rum domìnio E c de fi ce de-relmquat. Non pare che i GlolTatori abbiano ben capito il fenfo di quelle paiole. Ma convien ricorrere alla Novella VII. Cap. 4. di Giullinia-no De non alienandis, dove la mente di Leone è acconciamente fpiega-ta. Cioè era permeilo il dare llabili delle Chiefe a Livello, e coll’obbli-go di una fola picciola penfione, purché chi riceveva, donafle altrettan. tanto de’fuoi Beni alla Chiefa; ed eiTa Chiefa poft perdpientis obitum rac-coglielTe tanto i proprj Beni, quanto i donati dal Livellario. Nel Concilio Turonenfe III. dell’Anno 813. al Can. LI. fi ag^iugne, che mun quali vsera, qui res Juas ad Ecclefias do net, nifi de rebus Ecdefìaflids tan-tum quantum donava, aut duplum , aut tri più m, ufufrucluario acctpiat. Ho in pronto gli efempj di tal Contratto. Deggio il primo all’Archivio iq-iìgne del Capitolo de’Canonici di Modena, dove ne efille 1 Autentico. Far-